Art. 4.
(Concessione).

      1. Il comune effettua l'esercizio e la gestione della casa da gioco mediante il loro affidamento in concessione:

          a) a una società locale con capitale misto a maggioranza pubblica;

          b) a soggetto diverso da quello di cui alla lettera a), in base alle norme vigenti in materia di pubblici appalti.

      2. Il soggetto titolare della concessione esercita e gestisce la casa da gioco, in osservanza del capitolato generale di cui al comma 3 e della convenzione di cui al comma 4, e non può cedere ad altri la concessione né delegare altri all'esercizio o

 

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alla gestione, salvo che per i servizi accessori non riguardanti l'attività di gioco.
      3. La concessione è assegnata sulla base di un capitolato redatto dal comune che individua i diritti e gli obblighi del soggetto gestore e in particolare:

          a) la percentuale degli incassi lordi spettante al gestore, che è determinata all'esito della gara;

          b) la percentuale minima dei proventi lordi percepiti che il gestore deve reinvestire nell'ambito del territorio comunale o del distretto turistico, per la promozione di iniziative turistiche, culturali e di spettacolo idonee alla promozione del territorio; tale percentuale non può comunque essere inferiore al 5 per cento dell'utile netto conseguito dal titolare della concessione;

          c) le garanzie che il comune è tenuto a richiedere al concessionario;

          d) le ipotesi di revoca o decadenza dalla concessione;

          e) l'impegno a sottoporsi ai controlli disposti in attuazione di quanto previsto al comma 4, lettera f), del presente articolo e all'articolo 6.

      4. I rapporti di obbligazione tra il comune e il gestore sono regolati sulla base di una convenzione, deliberata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti; la convenzione indica specificatamente:

          a) la durata della concessione;

          b) il regolamento comunale della casa da gioco;

          c) le specie e i tipi di giochi consentiti e la loro specifica regolamentazione;

          d) l'indicazione analitica della attività di promozione di cui al comma 3, lettera b);

          e) le disposizioni volte a garantire l'ordine pubblico e in particolare la disciplina dell'accesso dei giocatori alla casa da gioco, che non può comunque essere consentito ai militari di leva e ai soggetti condannati per reati contro il patrimonio

 

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e per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale;

          f) la natura e le modalità dei controlli comunali;

          g) il contratto di lavoro di dirigenti, impiegati, operai e ausiliari della casa da gioco;

          h) l'obbligo della formazione e qualificazione del personale e le relative modalità;

          i) la data di pubblicazione del bilancio.